2020 Coronavirus il decreto Rilancio

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11 SETTEMBRE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE NOTA U.0001585

Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

All'interno del File RAR la nota PDF e il modulo Word

 

 

4 SETTEMBRE CIRCOLARE 0028877

Circolare del 4 settembre 2020 n. 0028877 congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.

Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

 

 

21 AGOSTO RAPPORTO ISS COVID 19 N. 58/2020

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto Versione del 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID

Il documento della scuola, al punto 1.4 dispone per i lavoratori fragili compresi immunodepressi e in terapia salvavita. Per riassumere la sorveglianza sanitaria viene demandata all'istituto scolastico.

 

 

18 AGOSTO IL FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI NEFROPATICI, DIALIZZATI E TRAPIANTATI

scrive al Governo e al presidente della SIN sulla mancata proroga dei permessi previsti dal Decreto del 17 marzo n. 18 per i lavoratori dipendenti immunodepressi e in terapia salvavita.

 

 

31 LUGLIO INPS MESSAGGIO 3014

 

conversione, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 n. 77 del decreto legge n. 34/2020 (cd decreto “Rilancio”).

Messaggio relativo al mancato rinnovo della possibilità di assenza per i lavoratori fragili con il codice V07

Il messaggio conclude:

Conseguentemente lo specifico giustificativo istituito per assicurare il beneficio spettante per le predette assenze, sarà fruibile fino al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto 2020 sarà ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia.

 

 

24 GIUGNO INPS MESSAGGIO 2584

 

L'INPS ha pubblicato un messaggio dove da delle spiegazioni su come ottenere i permessi e fa delle precisazioni previsti dall'art. 26 comma 2 del Decreto del 18 marzo. estrapoliamo il punto 3 che ci riguarda quali immunodepressi e in terapia salvavita.

 

INPS Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 24-06-2020 Messaggio n. 2584

OGGETTO: Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”

 

3. Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

In caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, come precisato dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Certificazione sanitaria

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato nell’allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla procedura “CDM”.

Naturalmente, in tutti i casi in cui l’anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il citato allegato, dovrà essere inserito in procedura “CDM” l’apposito codice per poter proseguire con le attività finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia.

il messaggio 2584 precisa: “in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico”. Una decurtazione dei 2/5 significa che l’indennità è pari al 60% (per chi non ha familiari a carico).

Inoltre nemmeno questo messaggio scrive nero su bianco se tale periodo di “degenza” debba essere conteggiato ai fini del calcolo del periodo di comporto (quello che consente di conservare il lavoro entro un certo limite di giorni di malattia).

 

 

19 MAGGIO DECRETO-LEGGE N. 34 "RILANCIO" CONVERTITO IN LEGGE 77 DEL 17 LUGLIO 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale, il testo coordinato del decreto-legge n. 34 del 19 maggio "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

 

Il testo del decreto

il testo della legge 77

 

 

Vediamo come sono cambiato gli articoli che ci riguardano da vicino relativi al lavoro.

Per una maggiore informazione pubblichiamo i testi coordinati del decreto legge 17 marzo, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27 con il decreto Rilancio

 

Art. 24 NON CONVERTITO

del decreto-legge 17 marzo, n. 18 modificato dall’Art. 73

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

 

Art. 26 comma 2 NON CONVERTITO

del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’Art. 74

Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

 

Art.83

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

 

Art. 90.

Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa

 

 

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