Proposta di legge: possibilità di incontro tra il donatore o la famiglia del donatore con i riceventi degli organi

proposta di modifica della legge 91/1999


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data ultima modifica 27/08/2023
 

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La legge 91 del 1999 vieta in qualsiasi caso che le strutture sanitarie e i singoli operatori possano creare un contatto diretto tra la famiglia del donatore con i riceventi degli organi.

Tale norma derivava dalla constatazione che in anni trascorsi ciò avveniva anche con casi eclatanti riportati dagli organi di informazione.

Negli anni e lo sviluppo della rete social sempre di più ci si è trovati di fatto che famiglie dei donatori e riceventi gli organi si incontrassero sia su ricerca degli uni o degli altri. Tanto che si creò un vero movimento di opinione in proposito.

 

Il 27 settembre 2018 si ottenne un parere da parte del Comitato Nazionale di Bioetica.

Parere in merito alla conservazione dell’anonimato del donatore e del ricevente nel trapianto di organi.

Il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha avanzato al Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) il seguente quesito: “Se l’obbligo all’anonimato a cui è tenuto il personale sanitario amministrativo in base all’art. 18, comma 2, Legge 1 aprile 1999, n. 91, possa essere derogato su accordo delle parti previa firma da parte di entrambe del consenso informato”.

Il documento muove da una descrizione di come gli operatori sanitari e amministrativi della rete trapiantologica nel nostro Paese si attengono al mantenimento dell’anonimato, nell’ambito delle diverse tipologie di donazioni: quali sono le informazioni fornite dalla rete nazionale trapianti e il tipo di comunicazioni ammesse tra il Centro Nazionale Trapianto e il donatore e i familiari del donatore.

Il Comitato distingue, in tale contesto, il momento ‘antecedente’ al trapianto da quello ‘successivo’ all’avvenuto trapianto ed espone le diverse correnti di pensiero a favore dell’anonimato e a favore dell’identificazione, esponendo e riflettendo sugli argomenti in modo dialettico, e delineando una via intermedia nell’ambito di possibili accordi tra le parti.

Ritiene che il principio dell’anonimato è indispensabile nella fase iniziale della donazione degli organi per conservare i requisiti di equità, garantiti da considerazioni rigorosamente oggettive, basate su criteri clinici e priorità nella lista e per evitare possibili compravendite. Ritiene, tuttavia, che in una fase successiva, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non sia contrario ai principi etici che l’anonimato possa essere rimesso nella libera e consapevole disponibilità delle parti interessate, dopo il trapianto, per avere contatti ed incontri.

Secondo quanto potrà essere previsto da una nuova disciplina, questo futuro ed eventuale rapporto fra donatori e riceventi dovrà comunque essere gestito da una struttura terza nell’ambito del sistema sanitario, attraverso gli strumenti che si riterranno più idonei di modo che sia assicurato il rispetto dei principi cardine dei trapianti (privacy, gratuità, giustizia, solidarietà, beneficenza).

In tal modo vi potrebbe essere un controllo da parte del centro o della struttura sanitaria incaricati a tale compito per evitare comportamenti inappropriati in queste situazioni. Il CNB auspica che il modello base sia predisposto preferibilmente dall’Istituto Superiore di Sanità, valido per tutto il territorio nazionale, e chiarisce ai soggetti interessati che la conoscenza della identità dei donatori non è una pretesa, ma una possibilità eticamente giustificata a determinate condizioni.

E in questa eventualità occorre porre specifica attenzione al consenso informato consapevole e sottoscritto dai soggetti aventi diritto, per evitare che le condizioni di oggettiva difficoltà in cui si trovano donatori e riceventi rendano il consenso un atto meramente formale.

 

il testo del parere del CNB

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Il 2 luglio 2019 XVIII legislatura Camera dei Deputati Proposta di legge: FABIOLA BOLOGNA ed altri: "Introduzione degli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono" atto 1949.

A seguito del parere del CNB viene presentata la proposta di legge la proposta è stata Assegnata alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 27 settembre 2019, ma non ha iniziato l'iter parlamentare, decaduta con la legislatura.

 

il testo del DDL 1949

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Il 13 ottobre 2022 XIX legislatura (L'attuale) Camera dei Deputati Proposta di Legge: Massimiliano PANIZZUT ed altri: "Introduzione degli articoli 18-bis e 18-ter della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono" atto 111.

Assegnazione alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 13 dicembre 2022.

Con la nuova legislatura (l'attuale) viene di nuovo presentato il DDL, l'Iter è in corso

 

Il testo del DDL 111

 

Cosa propone il Disegno di legge?

Resta invariato quanto stabilito dalla legge 91/1999, ovvero che i medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

Incontro tra donatore e ricevente

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale trapianti, il Consiglio superiore di sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) il modello per la redazione della richiesta della rimozione dell’anonimato, o, nel caso in cui una condizione di disabilità non consenta all’interessato l’utilizzo del modello, attraverso qualsiasi dispositivo che gli permetta di comunicare la propria volontà.

La richiesta consiste in una manifestazione di volontà in ordine alla divulgazione dei propri dati identificativi all’altra parte della donazione, fatta salva la riservatezza nei confronti dei terzi.

b) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione  di garanzia per il mantenimento e la rimozione dell’anonimato in materia di trapianti, da istituire presso il Centro nazionale trapianti, di seguito denominata “Commissione”;

c) le fasi in cui si articola la procedura nel caso in cui la rimozione dell’anonimato sia richiesta sia dal donatore che dal ricevente, la "Commissione" attiva una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l’incontro tra le parti della donazione, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell’altrui serenità. Fino al termine dell’istruttoria i membri della Commissione e il personale sanitario e amministrativo a qualsiasi titolo coinvolto sono tenuti a garantire il mantenimento dell’anonimato.

d) le modalità attraverso le quali il Centro nazionale trapianti cura la registrazione, la tracciabilità e l’incrocio delle richieste trasmesse dalle strutture sanitarie».

 

Quindi la legge si applica dopo l'emanazione del Decreto del Ministero della Salute e la nomina della "Commissione" seguendo le disposizioni della legge.

ovvero:

Decorso un anno dalla donazione, sono legittimati a presentare la richiesta il donatore e il ricevente di organi o di tessuti ovvero, in caso di decesso, i loro familiari o conviventi o un fiduciario nominato attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Nel caso di soggetti minori di età, inabilitati o interdetti in base al Codice Civile, può presentare la richiesta, il tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

La richiesta va presentata alle strutture sanitarie ove si sono svolti gli interventi di prelievo e trapianto per la rimozione dell’anonimato al fine di incontrarsi, svincolando il personale coinvolto nel processo prelievo trapianto dalla riservatezza. La richiesta può essere revocata in ogni momento.

Le strutture sanitarie trasmettono le richieste al Centro nazionale trapianti, ai fini della loro raccolta e registrazione, la “Commissione”, ha il compito di esaminare le richieste, dirigere la procedura di rimozione dell’anonimato e mediare l’eventuale incontro tra le parti della donazione.

In caso di mancata presentazione della richiesta da parte di una o di entrambe le parti della donazione, la "Commissione" garantisce il mantenimento dell’anonimato.

Nel caso in cui la rimozione dell’anonimato sia richiesta sia dal donatore o dalla famiglia in caso di decesso che dal ricevente, la “Commissione” attiva una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l’incontro tra le parti della donazione, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell’altrui serenità.

Fino al termine dell’istruttoria i membri della "Commissione" e il personale sanitario e amministrativo a qualsiasi titolo coinvolto sono tenuti a garantire il mantenimento dell’anonimato.

Al termine dell’istruttoria, la “Commissione” accoglie le richieste se non ravvisa elementi di rischio per l’incolumità psicofisica e, in generale, per la serenità degli interessati. In caso contrario, adotta un provvedimento motivato di rigetto o di rinvio.

 


 
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