STATUTO aggiornato al 2003

Art. 1

Denominazione

 

E’ costituita quale “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” l’Associazione denominata “Malati di Reni” (Onlus). Detta Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo quali scopi istituzionali quelli della assistenza sanitaria e della promozione socio-sanitaria a beneficio di persone affette da nefropatie, insufficienze renali croniche, tumori afferenti all’apparato renale e altre patologie implicanti uno stato permanente di disagio, o che si trovano in terapia conservativa o sostitutiva, mediante dialisi o trapianto, siano dette persone associate o meno alla Associazione stessa, nonché a beneficio dei loro familiari.

L’Associazione assume nella propria denominazione la dicitura “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” (in breve ONLUS) che ne costituisce segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione all’esterno.

Le attività connesse non sono prevalenti a quelle istituzionali previste sopra ed i relativi proventi non superano il 66% delle spese complessive dell’Organizzazione.

 

Art. 2

Scopo

 

L’Associazione senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’Associazione persegue il fine di:

- contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie renali (nefropatie, insufficienza renale, patologie cancerogene, ecc.) e affezioni generalmente implicanti terapie curative permanenti, nonché la qualità della vita dei soggetti che ne vengono colpiti e che sono pertanto costretti ad un continuo ed inevitabile contatto con le strutture e gli apparati sanitari;

- contribuire a migliorare, attraverso attività di sensibilizzazione e diffusione informativa, i livelli qualitativi di assistenza all’interno delle strutture sanitarie con riguardo alle patologie che presuppongono la stabile e continuativa permanenza dei pazienti all’interno delle strutture stesse;

- approfondire e diffondere la conoscenza ed incidere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche di coloro che soffrono delle predette patologie, al fine di agevolare i processi di cura;

- contribuire all’approfondimento della conoscenza, in particolare tra i giovani, delle problematiche relative alla diffusione ed alla organizzazione dei trapianti di organi;

favorire e raccogliere il consenso e la collaborazione da parte di coloro che, nella società civile, nel mondo della scienza e della produzione, condividono gli obiettivi di cui sopra;

- imporsi il dovere di fungere da elemento creativo e propositivo, ponendo al centro del proprio ruolo nella comunità, l’umanizzazione, la personalizzazione e la carica affettiva, quali elementi insostituibili del volontariato;

- stimolare l’ottimizzazione dei servizi già esistenti sul territorio assumendosi il ruolo di valutatore delle inefficienze che venissero ravvisate nel perseguimento dei propri fini associativi.

 

A tal fine l’Associazione promuove e svolge le seguenti attività, reperendo altresì, i finanziamenti necessari, in ambito locale, nazionale e della Comunità Europea:

- realizzazione di programmi di informazione, educazione, assistenza e supporto agli ammalati ed alle loro famiglie;

- realizzazione di programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio;

- realizzazione di programmi di formazione e/o aggiornamento per personale, anche volontario, che operi o si prepari ad operare nel settore;

- istituzione, finanziamento di borse di studio su temi inerenti gli scopi dell’Associazione o per l’aggiornamento del personale che operi o si prepari ad operare nel settore;

- diffusione della conoscenza degli obiettivi e delle attività  dell’Associazione in Italia ed all’estero, attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione a dibattiti, seminari, convegni e attraverso pubblicazioni.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

L’Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Sede

 

La sede legale dell’Associazione è in Lungotevere in Sassia n. 1 – 00193 Roma, presso U.O. ( Unità Operativa ) di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale S. Spirito. L’Associazione, si riserva di fissare altre sedi utili al conseguimento dello scopo sociale.

 

Art. 4

Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione è formato da:

- dalla quota annuale di iscrizione degli associati ordinari, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

- dalle quote di soci Ordinari, Onorari, Benemeriti e Sostenitori;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati;

- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da enti in genere;

- da sovvenzioni, donazioni o lasciti da chiunque erogati e corrisposti e da ogni altra manifestazione, accolta secondo il successivo articolo 8.

Il patrimonio, con vincolo di destinazione al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, non potrà essere distribuito tra gli associati all’atto dello scioglimento, ma dovrà essere devoluto a scopi benefici ed in particolare verrà devoluto ad altre Associazioni aventi la forma giuridica di ONLUS operanti nello stesso settore di pubblica utilità dell’Associazione stessa.

 

Art. 5

Associati

 

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazioni.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci ordinari i soggetti di cui all’art. 1 i loro familiari e tutti coloro che partecipano e contribuiscono alla vita dell’Associazione quali interessati agli scopi della stessa; agli stessi, compete il pagamento delle quote sociali nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea Generale. Il mancato pagamento delle quote sociali, legittima l’esclusione da socio da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari i cittadini che prestano la loro opera all’attuazione degli scopi dell’Associazione per spirito di solidarietà; agli stessi compete il pagamento delle quote sociali nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea Generale.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono nelle forme più diverse ai programmi ed alle attività dell’Associazione per interesse scientifico o spirito di solidarietà.

Si diviene soci sostenitori dell’Associazione, in base alla delibera del Consiglio Direttivo, il quale delibera a proprio insindacabile giudizio, su richiesta degli interessati o su proposta di un componente del  Consiglio Direttivo medesimo.

 

Art. 6

Diritti e Doveri dell’Associato

 

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata con provvedimento motivato ai sensi del successivo art. 10 in caso di mora superiore a un anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività che si pongono in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere mediante raccomandata inviata al Segretario Generale dell’Associazione.

Ciascuna categoria gode di pieni diritti circa l’elettorato attivo, mentre solo i soci ordinari godono dell’elettorato passivo. Tali diritti sono esercitabili dai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci, come sopra qualificati, potranno essere eletti in uno solo degli organi dell’Associazione ed a condizione che non ricoprano cariche all’interno di altre associazioni che abbiano scopi analoghi.

Il socio è tenuto al rispetto del presente statuto e ad un corretto comportamento nei rapporti associativi; al conseguimento dello status di socio, egli accetta il pieno rispetto delle norme e le determinazioni che nei suoi confronti potrà emettere il Collegio dei Probiviri, il quale rimane unico arbitro in materia.

 

Art. 7

Organi dell’Associazione

 

Sono organi dell’Associazione:

- Assemblea Generale;

- Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori;

- Il Collegio dei Probiviri;

- Il Presidente;

- Il Comitato Tecnico Scientifico;

- I Comitati Locali.

 

Art. 8

Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo, è costituito da non meno di tre e non più di sette membri, eletti dall’Assemblea Generale fra tutti i soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo, restano in carica tre anni e possono essere sempre rieletti.

All’interno del Consiglio devono essere  attribuite le cariche del:

 

a) Segretario Generale, che ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso i terzi e gli associati; presiede di diritto le riunioni del Consiglio Direttivo; è responsabile della riservatezza dell’archivio dei soci a tutela delle notizie concernenti la situazione clinica; ha la firma libera per l’esecuzione delle deliberazioni di tale Consiglio.

 

b) Vice Segretario, cui competono i rapporti con i soci e le istituzioni, insieme al Segretario Generale, sostituendo le di lui funzioni nei casi di impedimento;

 

c) Vice Segretario con mansioni di Tesoriere, cui compete il coordinamento delle questioni amministrative.

Salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca ulteriori deleghe, il Segretario Generale ed il Vice Segretario, con mansioni di Tesoriere, potranno compiere disgiuntamente tutte le operazioni bancarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale, almeno mensilmente mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante invio di telegramma, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolari, quando vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo nel caso di nomina del Segretario Generale, per la quale è prevista la maggioranza dei due terzi.

Nel caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri, tale per cui ci si trovi al di sotto del numero minimo, il dimissionario/i potrà essere sostituito per cooptazione, dal Consiglio medesimo tra i soci ordinari.

Il Consigliere cooptato, resta in carica fino al giorno in cui sarebbe scaduto il termine del mandato del Consigliere da Lui sostituito. In caso contrario, l’intero Consiglio decade e si dovrà procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre, delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti, non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo stabilisce ed attua i programmi di attività, stabilisce i regolamenti interni, fissa gli ordini del giorno dell’Assemblea Generale e ne attua le deliberazioni, provvede agli investimenti ed alle erogazioni, delibera sull’accettazione di eventuali contributi volontari, delibera sulle eventuali deleghe, conferibili esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo, fissa le attribuzioni del Segretario Generale.

 

Art. 9

Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei Revisori, è nominato dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi. Resta in carica tre anni e ad esso compete la vigilanza sulla gestione patrimoniale e contabile dell’Associazione. Dovrà effettuare almeno una volta ogni sei mesi, un controllo di cassa e dei conti, redigendo, per ogni controllo verbale su apposito libro e dovrà controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale, da presentare con questo all’Assemblea Generale.

 

Art. 10

Collegio dei Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i soci ordinari, con oltre tre anni di ininterrotta appartenenza all’Associazione. Essi restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Delibera, in ordine al comportamento dei soci che si ritiene lesivo degli interessi dell’Associazione, su richiesta del Segretario Generale sentito l’interessato.

Il provvedimento adottato può essere, in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano di richiamo, di censura scritta, di decadenza dall’eventuale carica in seno all’Associazione, di esclusione dall’Associazione.

La deliberazione di esclusione è validamente assunta a maggioranza e deve essere debitamente motivata.

Ogni socio può comunque ricorrere al Collegio dei Probiviri, qualora ravvisasse atti posti in essere dagli Organi contrari al dettato Statutario, il quale delibererà in materia in piena ed assoluta autonomia.

 

Art. 11

Assemblea Generale

 

L’Assemblea Generale è formata dai soci ordinari, onorari e sostenitori. E’ convocata dal Segretario Generale almeno una volta l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o su richiesta di almeno un quarto dei soci.

L’Assemblea è convocata, con avviso scritto spedito a ciascun socio, al suo domicilio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, è consentita anche la comunicazione tramite altri mezzi di comunicazione.

L’avviso di convocazione deve contenere le date, il luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per le modificazioni dello Statuto, è richiesto che la maggioranza dell’Assemblea rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) più uno degli associati.

Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà deliberare, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, che le proposte di modificazioni statutarie siano sottoposte a referendum, scritto di tutti i soci (con le modalità da stabilirsi dal medesimo Consiglio e dai Probiviri); nel qual caso, per essere introdotte, le modificazioni dovranno ottenere l’approvazione della maggioranza dei due terzi dei voti, espressi dai partecipanti al referendum, quale sia il numero di questi ultimi.

Il socio potrà farsi rappresentare all’Assemblea Generale, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio potrà rappresentare all’Assemblea Generale più di due soci.

Salvo il caso di referendum scritto disciplinato dal presente articolo, non sono ammessi i voti per corrispondenza.

 

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;

- alla nomina del Collegio dei Probiviri;

- all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

 

Art. 12

Presidente

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale sia tra i soci, sia tra i non soci.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha esclusivamente funzioni di rappresentanza e non potrà in ogni caso avere la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha diritto di voto all’Assemblea Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove può esprimere parere non vincolante.

 

Art. 13

Comitato Tecnico Scientifico

 

Il Consiglio Direttivo può nominare fino a cinque membri componenti il Comitato Tecnico Scientifico, scelti anche tra i non soci, che rimarranno in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I cinque membri dovranno essere: tre medici nefrologi e due infermieri professionali, che lavorino in ambito nefrologico.

Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare fino ad un massimo di tre membri coadiuvanti, previo formale gradimento del Consiglio Direttivo, in relazione a problemi specifici.

Il Comitato Tecnico Scientifico studia tutti gli argomenti di natura tecnico/scientifica pertinenti lo scopo sociale, svolge la propria attività a supporto del Consiglio Direttivo ed opera in stretto coordinamento con quest’ultimo, proponendo anche le iniziative ritenute utili al perseguimento del medesimo.

 

Art. 14

Comitati Locali

 

Per perseguire una migliore gestione nell’ipotesi di un’ampia diffusione territoriale dell’Associazione e dei suoi soci, il Consiglio Direttivo può delegare a gruppi di almeno tre soci per regione, la creazione di Comitati Locali tra i soci della Regione, per studiare e attuare iniziative dell’Associazione a carattere regionale, nel rispetto di un regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo medesimo.

E’ data la più ampia facoltà di normalizzazione del decentramento al Consiglio Direttivo, il quale in sede di prima applicazione, potrà apportare anche eventuali modifiche al presente statuto per la loro regolamentazione, in deroga alle procedure statuite per simili modifiche.

 

Art. 15

Bilancio

 

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea, il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art. 16

Libri e Documentazione – Domicilio

 

L’Associazione dovrà tenere i seguenti libri e documenti:

a) un libro dei Verbali delle Assemblee Generali;

b) un libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

c) un libro Giornale;

d) un libro o elenco (anche a schede) dei soci.

I libri dovranno essere conservati e tenuti conformemente alle disposizioni di legge.

 

Art. 17

 

Delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo verranno redatti verbali sul libro di cui al precedente articolo 16. Detti verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

 

 

Art. 18

 

I libri e i documenti di cui al precedente articolo 16, in uno con tutti i documenti contabili, saranno tenuti e custoditi sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, rappresentato allo scopo dal Vice Segretario con mansione di Tesoriere.

 

Art. 19

 

Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con l’Associazione, si intende eletto presso il domicilio dei soci medesimi quale indicato da essi al momento dell’iscrizione all’Associazione o quale successivamente modificato per comunicazione dei soci medesimi.

 

Art. 20

Durata e scioglimento

 

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi in Assemblea Straordinaria.

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante nello stesso settore di pubblica utilità dell’Associazione stessa, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

Art. 21

Disposizioni transitorie

 

In sede costituente l’Associazione è retta dal “Segretario Generale Provvisorio”, nominato tra i soci fondatori, il quale assume i poteri del Consiglio Direttivo di cui all’art. 8, ed ha il compito di raccogliere le prime adesioni e di convocare la prima Assemblea Generale per la nomina degli organi.

Resta in carica fino alla nomina degli stessi.

 

Art. 22

Rinvio

 

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia.

 

Roma 2003

 


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