Modalità per accedere ad una lista di attesa per trapianto all’estero


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Commento ed iniziative delle associazioni

Il decreto 31 marzo 2008 ha avuto un lungo iter prima dell'emanazione, è stato a lungo contestato dalle associazioni, in quanto riduce di fatto la possibilità di recarsi all'estero per trapianto.

Le iniziative delle associazioni verso l'emanazione del decreto 31 marzo 2008

 


 

Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 entrato in vigore il 5 aprile, che recepisce la direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,  all'articolo 1) paragrafo 3) punto b) specifica che non si applica all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo”, pertanto restano in vigore le normative nazionali precedenti di seguito illustrate:

 

Con il decreto del 31 marzo 2008 e la successiva circolare del 21 maggio 2008 il Ministero della salute, ha dettato, le nuove regole, più restrittive che in passato, per poter accedere ad una lista di attesa per il trapianto all’estero a carico del SSN.

IL decreto fa salvi i programmi transfrontalieri stipulati dalle regioni e dalle provincie autonome in materia sanitaria.

Per la regione Lazio vedasi anche la circolare 77816 del 2008


REQUISITI PER POTER EFFETTUARE LA RICHIESTA

Il decreto definisce che possono chiedere l’iscrizione nelle liste di attesa di organizzazioni estere quando si è già iscritti in lista attiva in uno o più centri regionali per un periodo complessivo continuativo di:

Trapianto per adulto:

1 anno per il trapianto di rene;

1 anno per il trapianto di rene e pancreas;

6 mesi per il trapianto di cuore;

6 mesi per il trapianto di fegato;

6 mesi per il trapianto di intestino;

3 mesi per il trapianto di polmone;

Trapianto pediatrico

6 mesi per il trapianto di rene;

6 mesi per il trapianto di cuore;

6 mesi per il trapianto di fegato;

6 mesi per il trapianto multi viscerale;

3 mesi per il trapianto di polmone;

La richiesta va inoltrata alla ASL di residenza, che a sua volta la inoltra al Centro Regionale Trapianti (CRT) che verifica la durata dell’iscrizione nelle liste di attesa attraverso il (SIT), e autorizza la ASL al rilascio dell’autorizzazione, il CRT, d’intesa con il Centro Nazionale Trapianti, concorda con il centro trapianto estero prescelto dal paziente la documentazione relativa e le indagini diagnostiche da presentare e si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in Italia.

ATTENZIONE: a questo punto della procedura, il centro trapianti estero, può chiedere la cancellazione dalle liste di attesa per il trapianto in Italia.

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN AMBITO UE, O DELLA SVIZZRA O PAESI CONVENZIONATI OVVERO ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA.

La ASL di residenza, ricevuta la risposta positiva, da parte del CRT, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione valida per 6 mesi, rinnovabile fino all’esecuzione del trapianto.

Effettuato il trapianto, o alla scadenza naturale dell’autorizzazione, la persona, può richiedere alla ASL un ulteriore periodo di autorizzazione per gli accertamenti successivi al trapianto. L’autorizzazione non può essere negata per il controllo annuale. Per ulteriori controlli che possono essere effettuati in Italia, il CRT è autorizzato a negare l’autorizzazione e ad indicare, entro 30 giorni, un centro italiano di alta specializzazione dove rivolgersi, verificando che i tempi di attesa siano compatibili con lo stato di salute della persona.

ATTENZIONE: Il decreto per i contributi spese di viaggio e soggiorno, sostenute per il trapianto all’estero, sostenute dalla persona e dall'accompagnatore, rimanda la decreto ministeriale del 3 novembre 1989, in quanto tali contributi vengono erogati dal ministero della salute. Le regioni che hanno proprie normative, finanziate con propri fondi, possono decidere di erogare i contributi per il trapianto all’estero in base alla propria normativa regionale, così come ha specificato la Regione Lazio, con la circolare circolare D4132992 del 6 novembre 2009.

Vedi la pagina dedicata alla legge regionale del Lazio 41/2002 sui contributi per i trapianti.

In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato o interventi urgenti non differibili, la persona è libera di recarsi al centro estero prescelto, e a posteriori consegnare la documentazione clinica per l’autorizzazione da parte del CRT.

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN PAESI FUORI UE E CON I QUALI NON ESISTONO ACCORDI INTERNAZIONALI DI ASSISTENZA SANITARIA, OVVERO ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA.

La ASL di residenza, ricevuta la risposta positiva, da parte del CRT, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione valida per 6 mesi, rinnovabile fino all’esecuzione del trapianto.

Se la richiesta è rivolta verso un centro trapianti al di fuori del continente europeo (es. Stati Uniti d’America), l’autorizzazione viene rilasciata solo quando sussistono i presupposti della particolarità del caso.

Il rimborso delle spese strettamente sanitarie, sostenute avviene secondo quanto previsto dal decreto del ministero del sanità del 3 novembre 1989, ovvero, sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta di degenza. Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli di cui al comma precedente sono rimborsate nella misura dell'80%, fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, effettuate in Italia. A tali fini l'assistito deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero sono rimborsate nella misura del 40%. Le misure di rimborso si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero nei confronti dei propri assistiti.

Effettuato il trapianto, la persona, può richiedere alla ASL un ulteriore periodo di autorizzazione per gli accertamenti successivi al trapianto. L’autorizzazione non può essere negata per il controllo annuale. Per ulteriori controlli che possono essere effettuati in Italia, il CRT è autorizzato a negare l’autorizzazione e ad indicare, entro 30 giorni, un centro italiano di alta specializzazione dove rivolgersi, verificando che i tempi di attesa siano compatibili con lo stato di salute della persona.

In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato o interventi urgenti non differibili, la persona è libera di recarsi al centro estero prescelto, e a posteriori consegnare la documentazione clinica per l’autorizzazione da parte del CRT.

ATTENZIONE: Il decreto per i contributi spese di viaggio e soggiorno sostenute per il trapianto all’estero, sostenute dalla persona e dall'accompagnatore, rimanda la decreto ministeriale del 3 novembre 1989, in quanto tali contributi vengono erogati dal ministero della salute. Le regioni che hanno proprie normative, finanziate con propri fondi, possono decidere di erogare i contributi per il trapianto all’estero in base alla propria normativa regionale, così come ha specificato la Regione Lazio, con la circolare D4132992 del 6 novembre 2009.

Vedi la pagina dedicata alla legge regionale del Lazio 41/2002 sui contributi per i trapianti.

 

 

RE-TRAPIANTO

Coloro che hanno subito il trapianto d’organo all’estero e necessitano di ulteriore trapianto possono essere iscritti nella lista di attesa nel centro dove già si è effettuato il trapianto, senza preventiva iscrizione in Italia. Questa norma garantisce la continuità dell'assistenza a chi già è stato trapiantato all'estero in un determinato centro.

 

TRAPIANTO DA VIVENTE ALL’ESTERO

L’autorizzazione per un trapianto con donatore vivente in un centro estero, viene rilasciata solo se l’intervento non è eseguibile in Italia.

 

TRASPORTO SANITARIO URGENTE AL CENTRO TRAPIANTI

Dal primo luglio 2016 il trasporto per le persone chiamate per il trapianto è di competenza delle regioni tramite il Centro Regionale Trapianti. Come già definito da altre normative restano esclusi i voli per centri trapianti esteri salvo casi salvavita.

 

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