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| LA PATENTE E LA NEFROPATIA | |
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ultimo aggiornamento 04/02/2010 |
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Il contenzioso tra le 13 Associazioni e i Ministeri ultimo aggiornamento
dal dicembre 2008 il contenzioso preso in carico dalla Confederazione del Forum Nazionale nel dicembre 2009 interviene anche l'Associazione Nazionale Trapiantati di Rene
Premessa
Il Codice della strada prevede che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del cinquantesimo anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età la loro validità è limitata a cinque anni. Tutte le altre patenti, comprese quelle speciali sono valide 5 anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Il nostro caso: nefropatico in trattamento dialitico o trapiantato di rene
La legislazione attualmente in vigore in materia (Lettera H, Appendice II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata "quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta dalla dialisi o dal trapianto" dalla Commissione Medica Locale e che la validità della patente non sia superiore a due anni.
Ancora sul trapiantato d'organo
Inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Settembre 2003 (“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce) dispone, al punto 17.1 dell’Allegato III, che "La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare”.
La visita per il rilascio o il rinnovo
La visita di
idoneità, si richiede presentando una autocertificazione
redatta su un apposito modulo, dve vengono elencate le
patologie interessate, unitamente ad un documento di
riconoscimento. La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della
visita dovrà essere esibita ulteriore documentazione clinica
(preferibilmente rilasciata da uno specialista della
malattia cronica interessata); durante la visita ci si può
far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
I costi
oltre al disagio di doversi recare in diversi ambulatori, quello in questione, quello del medico specialista ecc. con i tempi e le code che il servizio pubblico offre, si devono pagare i vari ticket previsti, se non esenti, inoltre per accedere alla visita della Commissione Medica Speciale si devono pagare: a) una marca da bollo di Euro 14,62; b) un conto corrente postale di Euro 18,59 alla Tesoreria Entrate medicina Legale; c) un Conto Corrente Postale di Euro 5,16 al Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti Roma, per un totale di Euro 38,37.
Il ricorso
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso ci si potrà far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Commissioni patenti speciali nel Lazio
Roma 1 Lungotevere della Vittoria, 3 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 06 68353101 –
06
68353115; per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00,
tel. 06 68353121. Roma 3 via S. Benedetto del Tronto, 9 - 0643598020 prenotazioni martedì giovedì 10,30 - 17,30 Latina via piazza Celli, 8 - 07736553352 – prenotazioni lunedì mercoledì venerdì 8,30 – 12,30 Rieti via Matteucci, 9 III piano 0746278615 – prenotazioni dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,00 Frosinone via Armando Fabi – 0775882254 prenotazioni lunedì mercoledì venerdì 8,30 – 12,00 Viterbo Cittadella della Salute, via Enrico Fermi - località Le Pietrare - dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30 tel 0761237681 In caso la patente non venga rilasciata o rinnovata va presentato ricorso al Ministero dei Trasporti
Il contenzioso tra le Associazioni e i Ministeri
Il rilascio e il rinnovo della patente è una antica problematica, questa, posta da anni (almeno dal 2002) all'attenzione delle autorità competenti. Il 25 Settembre 2006, il gruppo di 13 associazioni di tutta Italia coordinate da Pio Bove referente Tribunale per i Diritti del Malato ha inviato una lettera (allegato 1), al Ministero dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione), che ha risposto con una nota del 24 Novembre 2006 (allegato 2), in cui genericamente si afferma che le norme europee non contrastano con la normativa che prevede, solo per i trapiantati di rene, il rinnovo della patente di guida ogni due anni, per cui "per poter estendere detto periodo di validità è necessaria una specifica modifica normativa". In replica, abbiamo trasmesso alla Direzione Generale per la Motorizzazione, in data 12 Dicembre 2006 una breve nota (allegato 3), in cui si è ribadito che chiediamo, appunto, una specifica modifica normativa, aggiungendo che il Consiglio Superiore di Sanità si è già espresso in tal senso prima della fine della scorsa legislatura. Lo stesso Segretario Generale del Consiglio Superiore di Sanità, Dottoressa Daniela Rodorigo, dopo la nostra lettera, si è rivolto al Dottor Donato Greco, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute per conoscere quali iniziative o determinazioni si intendono adottare per dare soluzione ai problemi sollevati (allegato 4) E' stato, poi, contattato telefonicamente l'ufficio competente (Ufficio II - Dipartimento Prevenzione) del Ministero della Salute. Il dirigente, dottoressa Lecce, ha confermato che, qualche anno fa, era iniziato un faticoso iter amministrativo per modificare la norma sulla patente ai trapiantati di rene e renderla omogenea agli altri cittadini trapiantati, tutto, però, è decaduto con la fine della legislatura. Occorre, dunque, verificare quale sia, ora, il modo migliore per procedere alla modifica della normativa in esame. A tal proposito, è necessario accertarsi, secondo il dirigente del Ministero della Salute, se tecnicamente sia possibile proseguire l'iter interrotto, riacquisendo il parere del Ministero dei Trasporti, oppure, ove ciò non sia facilmente percorribile, approfittare della nuova delega al Governo di riformare il Codice della Strada, prevista da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il primo Dicembre 2006, ma non ancora presentato al Parlamento (D.D.L. Nicolais). Il predetto disegno di legge (allegato 5), contiene già, all'art. 11, la risposta ad una nostra richiesta: il comma 4, primo periodo, dell' art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito:"L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale". Non più, quindi, accertamento dei requisiti effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, norma che oggi costringe a gravi disagi i trapiantati non residenti nello stesso capoluogo di provincia. Gli ostacoli tuttora non mancano, data la complessità del problema. Poiché, qualsiasi modifica al Codice della Strada relativa a requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, deve essere presa dal Ministero della Salute di concerto con la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti, le maggiori resistenze sono pervenute proprio da quest'ultimo organismo che continua ad addurre motivazioni interlocutorie non soddisfacenti, tanto per "tirar il can per l'aia".
La novità
Attualmente, consiste che il Ministero della Salute per rendere l'iter amministrativo successivamente più facilmente recepibile da parte della Motorizzazione Civile, facendo leva sul predetto parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità, ha proposto al competente Dipartimento della Navigazione del Ministero dei Trasporti, che "la patente nautica possa essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto: la validità non può essere superiore a cinque anni". La dottoressa Rebuffat del medesimo Dipartimento della Navigazione, 3° Unità Operativa:"Nautica da Diporto" (via dell'Arte n. 16 - 00144 Roma), non porrebbe particolari veti all'accoglimento della modifica del regolamento per l'ottenimento della patente nautica che allo stato attuale anch'esso prevede, per emodializzati e trapiantati renali, una validità della patente non superiore a due anni.
aggiornamento 12 maggio 2007 Il Ministero della Salute, per vincere le forti resistenze della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, aveva proposto al Dipartimento della Navigazione del medesimo Ministero che: "la patente nautica possa essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto: la validità non può essere superiore a cinque anni". L'intento del Ministero della Salute è quello, infatti, di far passare la regola dei cinque anni attraverso la modifica del regolamento, "più malleabile", della Nautica da Diporto, per poter poi proporre la medesima modifica all' Appendice II, lettera h, del regolamento di esecuzione del codice della strada che, nonostante la normativa Cee, continua a prevedere che la patente rilasciata a conducenti sottoposti a trapianto di rene non possa avere validità superiore a due anni. Ora, la proposta è stata accolta dal Dipartimento della Navigazione e fa parte integrante del nuovo regolamento per l'ottenimento della patente nautica, che, nel suo complesso, deve essere ancora sottoposto al parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Se tutto andrà bene, si prevede che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento sulla patente nautica, avvenga, forse, tra due mesi.
aggiornamento 31 luglio 2007 Si era sperato che il nuovo regolamento attuativo del codice della nautica di diporto, potesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per fine Luglio, invece si è ottenuto solo il parere positivo del Ministero delle Finanze mentre il prescritto parere al Consiglio di Stato (che dovrà esprimersi entro due mesi) è stato richiesto solo la settimana scorsa. La dott.ssa Rebuffat, dirigente del settore, auspica che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possa avvenire entro il prossimo Ottobre. Una volta stabilito che la patente nautica possa essere concessa al trapiantato di rene con una validità non superiore a cinque anni, per il Ministero dei trasporti sarà meno difficoltoso modificare la norma sulla patente di guida che prevede attualmente una validità non superiore a due anni. E' iniziato nel frattempo, presso la Camera dei deputati, l'esame in prima lettura del Progetto di Legge Nicolais, per le modifiche del Codice della Strada, il quale all'art. 12, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento della patente di guida debba essere effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni Azienda Sanitaria Locale: non più, dunque, da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia, presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia. Nel Progetto di Legge è previsto anche che, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità per l'attuazione dell'art. 119 del codice della strada (Requisiti fisici per il conseguimento della patente di guida). In tale sede potrebbe trovare posto anche la revisione proposta per i trapiantati renali.
aggiornamento 17 novembre 2007 Per quanto riguarda l'emanazione del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica che, facendo da battistrada per la patente di guida, dovrebbe contenere la regola del rilascio e del rinnovo della patente nautica per i pazienti emodializzati e trapiantati non più ogni due anni ma ogni cinque, le notizie non sono buone. Il Consiglio di Stato, a cui era stata trasmessa la bozza di regolamento, ha posto delle osservazioni rinviando la bozza di decreto al Ministero dei Trasporti per una nuova stesura da sottoporre di nuovo a parere. Sommando i tempi tecnici necessari alla conclusione del tortuoso iter (dopo il Consiglio di Stato, la bozza dovrà passare il vaglio anche della Corte dei Conti), il testo potrà vedere luce non prima del Marzo 2008. Nel frattempo la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge Nicolais (vedi allegato), che contiene, tra l'altro, all'art.12 comma 4 la possibilità che le Commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici finalizzati al rilascio e al rinnovo della patente di guida per cittadini disabili, attualmente istituite in ogni capoluogo di provincia, possano essere costituite presso ogni azienda sanitaria locale. Il testo, licenziato il 18/10/2007, è stato trasmesso al Senato. Dopo la sua definitiva approvazione torneremo alla carica con il Ministero dei Trasporti che, diversamente dal Ministero della Salute, ha mostrato in questo campo assoluta insensibilità.
aggiornamento 15 aprile 2008 Con l'inizio della nuova legislatura è decaduto il disegno di legge Nicolais, mentre non è stato ancora pubblicato il decreto per le patenti nautiche.
aggiornamento 25 ottobre 2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22/9/2008 n. 222 S.O. 2003 il decreto 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto". Il regolamento al Titolo II disciplina il rilascio delle patenti nautiche. Per quanto ci riguarda, l'articolo 36 recita: "1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano debiti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa." Le malattie renali sono indicate nell'allegato I paragrafo 1 comma "I Malattie dell’apparato urogenitale. Quindi, per quanti sono sottoposti trattamento dialitico nessuna possibilità di intervenire presso il ministero dei trasporti, in quanto, sono riconfermati i 2 anni come per la patente auto, poche le speranze anche per i trapiantati renali, che devono certificare la buona funzionalità dell'organo trapiantato con attestazione del centro trapianti.
aggiornamento 15 dicembre 2008 la Confederazione del Forum Nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato, subentra nel contenzioso e scrive una dettagliata lettera ai ministeri delle infrastrutture e della sanità e riapre la vertenza sul rilascio ed il rinnovo della patente auto ai trapiantati renali. (leggi la lettera)
aggiornamento 23 dicembre 2009 L'Associazione Nazionale Trapiantati di Rene, riferendosi ad un fatto accaduto, scrive alla Senatrice Laura Bianconi. Nel frattempo
E' opportuno che da parte dei pazienti trapiantati renali e non solo, dei loro familiari e da parte anche dei Presidenti delle Associazioni, si segnalasse alla "Motorizzazione" le difficoltà riscontrate sul territorio in materia di rilascio e convalida della patente di guida, esprimendo civilmente anche la propria protesta per l'immobilismo del Dicastero dei Trasporti, menzionando il parere del Consiglio Superiore di Sanità. Per questo, dunque, potete scrivere e telefonare al:
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione, Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma;
- Segreteria del Direttore Generale, dottor. Sergio Dondolini (tel. 0641586672 Fax: 0641586683);
- Dirigente della Divisione VI (Ufficio competente) dottoressa Liliana Scarpato: tel. 0641586293 Fax: 0641586683;
- Funzionario Divisione VI : dottoressa Giusi Ferrannini (tel. 0641586222). In caso la patente non venga rilasciata o rinnovata va presentato ricorso al Ministero dei Trasporti
Patente di guida e indennità di accompagnamento
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la patente di
guida.
Esonero dall'uso della cintura di sicurezza L'articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell'esonero dall'obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, tra cui: - per le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza; tra queste persone potrebbero rientrare i trapiantati d’organo e quanti effettuano la dialisi peritoneale. L'esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l'esistenza delle controindicazioni o dei rischi. Competente al suo rilascio, è l'Unità Sanitaria Locale, attraverso strutture ospedaliere o medico-legali. La certificazione va richiesta da parte della persona interessata. (Decreto Ministero della Sanità 21 aprile 1999)
Ulteriori informazioni sulla patente, il codice della strada, le procedure ecc. consulta il sito www.patente.it |
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