Possono fare la richiesta del parcheggio riservato, adiacente all’abitazione con i seguenti requisiti:
– una condizione di disabilità anche diversa da quella strettamente motoria, certificata ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92; (in questa categoria possono quindi rientrare le persone in dialisi o trapiantate d’organo);
– in possesso di una patente speciale in corso di validità;
– in possesso del contrassegno per persone diversamente abili.
– possono fare richiesta anche i genitori e/o tutori di un minore disabile.
Il Regolamento al Codice della Strada (art. 381 D.P.R. 16/12/1992 n. 495) prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” della persona autorizzata ad usufruirne. Da notare che il Regolamento non prevede un’obbligatorietà di questi atti e ne limita la concessione alle zone ad alta densità di traffico e alla sussistenza di particolari condizioni di invalidità e, di norma, essere abilitato alla guida e disporre di un autoveicolo”. L’interpretazione prevalente presso molti Comuni, per quel “di norma”, è che la patente e la proprietà dell’auto sono condizioni essenziali per ottenere il beneficio il posto macchina e che quindi non possa essere concesso, ad esempio, al non vedente, ad un minore, oppure a chi ha una disabilità tanto grave da non poter conseguire nemmeno una patente speciale.
Il parcheggio riservato consente all’invalido di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva. Nel cartello segnaletico predisposto dal Comune, è riportato il numero di targa del veicolo utilizzato.
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