ARGOMENTI
Il rinnovo della patente in dialisi e con trapianto
La novità 2020 per le persone trapiantate (DPR 69/2020)
La visita per il rinnovo: procedura 2014
Le commissioni patenti speciali nel Lazio
Patente e indennità di accompagnamento
Esonero dall’uso della cintura di sicurezza
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Il rinnovo della patente in dialisi e con trapianto
La legge in vigore recita all’art. 320 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (Malattie invalidanti) che le malattie e affezioni riportate nell’appendice II, con le specificazioni indicate, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Alla lettera H, Appendice II, relativa all’art. 320, si prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata:
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 settembre 2003 («Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce»), all’allegato III, dispone per le affezioni renali: Gruppo 1 — la patente può essere rilasciata o rinnovata al candidato che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione di controlli medici periodici; Gruppo 2 — la patente non deve essere rilasciata né rinnovata a chi soffra d’insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Per i trapianti: la patente può essere rilasciata o rinnovata a chi abbia subito un trapianto di organo, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.
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La novità 2020 per le persone trapiantate (DPR 69/2020)
Il limite dei 2 anni è stato parzialmente corretto, per le persone trapiantate d’organo, con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2020, in vigore dal 12 luglio 2020), che modifica l’Appendice II — art. 320 del DPR 495/1992. Per chi è in dialisi resta tutto invariato. Testo coordinato del punto H:
In sintesi, come chiarito dalla FNOMCeO (comunicazione n. 125 del 3 luglio 2020), le nuove norme rendono più semplici i rinnovi successivi al primo per i trapiantati per i quali la commissione abbia certificato condizioni non suscettibili di aggravamento: dal secondo rinnovo si può procedere presso i medici certificatori monocratici (art. 119), salvo necessità di nuova visita collegiale.
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La visita per il rinnovo: procedura 2014
Per il rilascio o il rinnovo bisogna sottoporsi a una visita di idoneità presso la Commissione Medica provinciale (di norma almeno una per provincia; in alcune città, come Roma, ve n’è più d’una nelle ASL). La commissione è presieduta, di norma, dal responsabile della medicina legale della ASL ed è composta da altri due medici, integrata (per le patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della M.C.T.C.
La visita si richiede presentando un’autocertificazione su apposito modulo, con documento di riconoscimento e codice fiscale. All’atto della visita va consegnato:
Durante la visita ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Le persone con oltre 80 anni, oltre alla documentazione sulla patologia, devono presentare un elettrocardiogramma, una visita geriatrica e un certificato anamnestico del medico di famiglia. Certificata l’idoneità, la Commissione invia l’informativa elettronica alla Motorizzazione tramite il Portale dell’Automobilista e consegna una ricevuta con cui si può circolare fino al ricevimento della nuova patente, recapitata entro pochi giorni tramite PatentiviaPoste (numero verde 803160; assistenza 800232323).
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I costi della visita
Oltre al disagio di doversi recare in diversi ambulatori, con i relativi ticket (se non esenti), per accedere alla visita della Commissione Medica Speciale si devono pagare:
Per un totale di circa € 50,00–80,00, più il viaggio per recarsi a visita.
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Il ricorso
Può accadere che le Commissioni Mediche Locali considerino il candidato non idoneo o rilascino una validità inferiore ai due anni. Se si ritiene l’accertamento insufficiente o condotto in modo superficiale, ci si può rifiutare di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è però il ricorso, con richiesta di una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — Dipartimento per i trasporti terrestri — Direzione Generale della Motorizzazione (ex «Mot 5»), via G. Caraci 36, 00156 Roma, allegando il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (importante farselo rilasciare). Anche in questo caso ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
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Le commissioni patenti speciali nel Lazio
Le pagine ufficiali delle ASL del Lazio per informazioni e appuntamenti:
La visita può essere richiesta anche presso una commissione diversa da quella di residenza, o tramite agenzie ACI abilitate. Per approfondimenti sul codice della strada, punti, procedure e aggiornamenti si può consultare il Portale dell’Automobilista.
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Patente e indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è compatibile con la patente di guida categoria B. Vanno tuttavia valutate le capacità alla guida alla luce delle disabilità certificate dalla Commissione di accertamento di invalidità civile. Se il disabile dispone già di patente speciale non ci sono problemi; se è titolare di patente normale, al momento della visita di accertamento di invalidità la Commissione — qualora ritenga che le patologie possano incidere sull’idoneità alla guida — lo segnala alla Motorizzazione, che convoca a visita per valutare la permanenza della capacità di guida ed eventualmente convertire la patente normale in speciale, stabilendo l’eventuale obbligo di adattamenti. Sull’argomento si sono espressi il Ministero dell’Interno (circolare 6 febbraio 1996) e il Ministero della Salute (nota 2016).
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Esonero dall’uso della cintura di sicurezza
L’articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza per ragioni mediche: tra le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture potrebbero rientrare i trapiantati d’organo e quanti effettuano la dialisi peritoneale. L’esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l’esistenza delle controindicazioni o dei rischi; competente al rilascio è l’Unità Sanitaria Locale, attraverso strutture ospedaliere o medico-legali. La certificazione va richiesta dalla persona interessata e portata con sé insieme alla patente. Vale però la pena riflettere se convenga o no viaggiare con la cintura di sicurezza allacciata.
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Regione Lazio: esenzione bollo auto (diversamente abili)
La determina G12098 del 6 ottobre 2021 «Direttiva sulle modalità e criteri per la richiesta, il riconoscimento e il mantenimento dell’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale (L. 449/1997 art. 8; L. 388/2000 art. 30 c. 7; L. 342/2000 art. 50 commi 1 e 3)» definisce che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità può essere riconosciuta unicamente per le seguenti quattro tipologie individuate dalla legge statale:
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La patente nautica
Il decreto 29 luglio 2008 n. 146 «Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto», al Titolo II disciplina il rilascio delle patenti nautiche. L’articolo 36 recita:
Le malattie renali sono indicate nell’allegato I, paragrafo 1, comma I «Malattie dell’apparato urogenitale». La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico; la certificazione è rilasciata dalla commissione medica locale e la validità non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità non può essere superiore a cinque anni.
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Altre risorse e storico
Per ulteriori informazioni sulla patente, i punti residui, il codice della strada, le procedure e gli aggiornamenti si può consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — il Portale dell’Automobilista.