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Il rinnovo della patente in dialisi e con trapianto

La legge in vigore recita all’art. 320 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (Malattie invalidanti) che le malattie e affezioni riportate nell’appendice II, con le specificazioni indicate, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Alla lettera H, Appendice II, relativa all’art. 320, si prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata:

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B. La patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa al possesso dei requisiti per la guida deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità non può essere superiore a due anni.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 settembre 2003 («Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce»), all’allegato III, dispone per le affezioni renali: Gruppo 1 — la patente può essere rilasciata o rinnovata al candidato che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione di controlli medici periodici; Gruppo 2 — la patente non deve essere rilasciata né rinnovata a chi soffra d’insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Per i trapianti: la patente può essere rilasciata o rinnovata a chi abbia subito un trapianto di organo, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Attenzione. Se si è già titolari di una patente rinnovata prima del peggioramento della malattia, occorre dichiararlo; se di tipo superiore, va convertita in patente di tipo B. Diabete e nefropatia: se la nefropatia è conseguenza del diabete, fino a quando non subentra la dialisi o il trapianto resta come malattia primaria il diabete e si applicano le normative per i diabetici. La valutazione tiene conto della presenza di complicanze micro e macroangiopatiche, con attribuzione del profilo di rischio «basso», «medio» o «elevato».

Diabete: i profili di rischio per la patente

1. Profilo di rischio BASSO

Assenza di retinopatia; assenza di neuropatia; assenza di nefropatia o microalbuminuria; ipertensione ben controllata; controllo glicemico adeguato; giudizio complessivo sulle ipoglicemie buono.

2. Profilo di rischio MEDIO

Retinopatia background o proliferante, se con buona conservazione del visus; neuropatia vegetativa o sensitivo-motoria di grado lieve, se con buona conservazione della percezione sensitiva e delle capacità motorie; nefropatia solo con macroalbuminuria; ipertensione se ben controllata; cardiopatia ischemica se ben controllata; controllo glicemico non adeguato; giudizio complessivo sulle ipoglicemie accettabile.

3. Profilo di rischio ELEVATO

Retinopatia proliferante con riduzione del visus; neuropatia autonomica o sensitivo-motoria grave, con perdita della percezione sensitiva e delle capacità motorie; nefropatia con insufficienza renale cronica; ipertensione non controllata; ischemia cardiaca recente (< 1 anno) o non ben controllata; controllo glicemico non adeguato; giudizio complessivo sulle ipoglicemie scadente.

In conseguenza del giudizio espresso, la patente si ritiene rinnovabile da qualche anno fino a 5 anni. Fac-simile certificato del diabetologo (PDF).

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La novità 2020 per le persone trapiantate (DPR 69/2020)

Il limite dei 2 anni è stato parzialmente corretto, per le persone trapiantate d’organo, con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2020, in vigore dal 12 luglio 2020), che modifica l’Appendice II — art. 320 del DPR 495/1992. Per chi è in dialisi resta tutto invariato. Testo coordinato del punto H:

H. Malattie dell’apparato urogenitale. La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità non può essere superiore a due anni.

H-bis. Trapianti di organo. Il rilascio della patente a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità successiva al trapianto, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all’esito della visita, la commissione certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice, e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento svolto da uno dei sanitari di cui all’art. 119 del codice (il medico monocratico presso le autoscuole), salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida.

In sintesi, come chiarito dalla FNOMCeO (comunicazione n. 125 del 3 luglio 2020), le nuove norme rendono più semplici i rinnovi successivi al primo per i trapiantati per i quali la commissione abbia certificato condizioni non suscettibili di aggravamento: dal secondo rinnovo si può procedere presso i medici certificatori monocratici (art. 119), salvo necessità di nuova visita collegiale.

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La visita per il rinnovo: procedura 2014

Per il rilascio o il rinnovo bisogna sottoporsi a una visita di idoneità presso la Commissione Medica provinciale (di norma almeno una per provincia; in alcune città, come Roma, ve n’è più d’una nelle ASL). La commissione è presieduta, di norma, dal responsabile della medicina legale della ASL ed è composta da altri due medici, integrata (per le patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della M.C.T.C.

La visita si richiede presentando un’autocertificazione su apposito modulo, con documento di riconoscimento e codice fiscale. All’atto della visita va consegnato:

  • la fotocopia della patente;
  • una fotografia formato tessera con fondo bianco (per la nuova patente plastificata europea);
  • la documentazione clinica (preferibilmente rilasciata dallo specialista della malattia);
  • copia del verbale di invalidità civile da cui risultino le patologie riconosciute.

Durante la visita ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Le persone con oltre 80 anni, oltre alla documentazione sulla patologia, devono presentare un elettrocardiogramma, una visita geriatrica e un certificato anamnestico del medico di famiglia. Certificata l’idoneità, la Commissione invia l’informativa elettronica alla Motorizzazione tramite il Portale dell’Automobilista e consegna una ricevuta con cui si può circolare fino al ricevimento della nuova patente, recapitata entro pochi giorni tramite PatentiviaPoste (numero verde 803160; assistenza 800232323).

Tempi. Suggeriamo di prenotare la visita almeno 4 mesi prima della scadenza. Se la data della visita cade dopo la scadenza, si può richiedere alla Motorizzazione (tramite agenzia ACI) la proroga — per una sola volta — fino alla data della visita (tassa € 42,21 + marca da bollo € 14,62). Senza deroga non si può guidare: è previsto il ritiro della patente e l’invio al prefetto.

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I costi della visita

Oltre al disagio di doversi recare in diversi ambulatori, con i relativi ticket (se non esenti), per accedere alla visita della Commissione Medica Speciale si devono pagare:

  • un versamento di € 18,59 (aumentato a € 30,99 se serve la commissione integrata), intestato alla Tesoreria Entrate Medicina Legale della ASL;
  • i pagamenti della Motorizzazione, dal 2021 tramite PagoPA (IUV); in mancanza del sistema PagoPA: € 16,00 sul c/c postale 4028 (imposta di bollo) e € 9,00 sul c/c postale 9001 (Dipartimento Trasporti Terrestri);
  • foto tessera, circa € 5,00;
  • al recapito della nuova patente, € 6,86 IVA inclusa.

Per un totale di circa € 50,00–80,00, più il viaggio per recarsi a visita.

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Il ricorso

Può accadere che le Commissioni Mediche Locali considerino il candidato non idoneo o rilascino una validità inferiore ai due anni. Se si ritiene l’accertamento insufficiente o condotto in modo superficiale, ci si può rifiutare di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è però il ricorso, con richiesta di una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — Dipartimento per i trasporti terrestri — Direzione Generale della Motorizzazione (ex «Mot 5»), via G. Caraci 36, 00156 Roma, allegando il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (importante farselo rilasciare). Anche in questo caso ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

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Le commissioni patenti speciali nel Lazio

Le pagine ufficiali delle ASL del Lazio per informazioni e appuntamenti:

La visita può essere richiesta anche presso una commissione diversa da quella di residenza, o tramite agenzie ACI abilitate. Per approfondimenti sul codice della strada, punti, procedure e aggiornamenti si può consultare il Portale dell’Automobilista.

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Patente e indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è compatibile con la patente di guida categoria B. Vanno tuttavia valutate le capacità alla guida alla luce delle disabilità certificate dalla Commissione di accertamento di invalidità civile. Se il disabile dispone già di patente speciale non ci sono problemi; se è titolare di patente normale, al momento della visita di accertamento di invalidità la Commissione — qualora ritenga che le patologie possano incidere sull’idoneità alla guida — lo segnala alla Motorizzazione, che convoca a visita per valutare la permanenza della capacità di guida ed eventualmente convertire la patente normale in speciale, stabilendo l’eventuale obbligo di adattamenti. Sull’argomento si sono espressi il Ministero dell’Interno (circolare 6 febbraio 1996) e il Ministero della Salute (nota 2016).

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Esonero dall’uso della cintura di sicurezza

L’articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza per ragioni mediche: tra le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture potrebbero rientrare i trapiantati d’organo e quanti effettuano la dialisi peritoneale. L’esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l’esistenza delle controindicazioni o dei rischi; competente al rilascio è l’Unità Sanitaria Locale, attraverso strutture ospedaliere o medico-legali. La certificazione va richiesta dalla persona interessata e portata con sé insieme alla patente. Vale però la pena riflettere se convenga o no viaggiare con la cintura di sicurezza allacciata.

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Regione Lazio: esenzione bollo auto (diversamente abili)

La determina G12098 del 6 ottobre 2021 «Direttiva sulle modalità e criteri per la richiesta, il riconoscimento e il mantenimento dell’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale (L. 449/1997 art. 8; L. 388/2000 art. 30 c. 7; L. 342/2000 art. 50 commi 1 e 3)» definisce che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità può essere riconosciuta unicamente per le seguenti quattro tipologie individuate dalla legge statale:

  • Non vedenti e sordi (art. 50 L. 342/2000);
  • Disabilità psichica o mentale — per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, l’indennità di accompagnamento è un requisito obbligatorio (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
  • Grave limitazione alla deambulazione o pluriamputazioni (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
  • Ridotte o impedite capacità motorie permanenti — per tale disabilità la legge prevede obbligatoriamente l’auto adattata (art. 8 L. 449/1997), eccetto per i minori con handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992).

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La patente nautica

Il decreto 29 luglio 2008 n. 146 «Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto», al Titolo II disciplina il rilascio delle patenti nautiche. L’articolo 36 recita:

«Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell’allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all’uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa.»

Le malattie renali sono indicate nell’allegato I, paragrafo 1, comma I «Malattie dell’apparato urogenitale». La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico; la certificazione è rilasciata dalla commissione medica locale e la validità non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità non può essere superiore a cinque anni.

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Altre risorse e storico

Per ulteriori informazioni sulla patente, i punti residui, il codice della strada, le procedure e gli aggiornamenti si può consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — il Portale dell’Automobilista.

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