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Che cosa prevede la legge 41/2002
La legge regionale del Lazio n. 41 del 19 novembre 2002 «Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo, dei trapiantati e dei donatori» ha definito il diritto al contributo delle spese sostenute e ne ha delimitato i limiti.
Le ASL, competenti per territorio, provvedono al rimborso delle spese dietro presentazione della documentazione relativa alle prestazioni effettuate presso i centri ad altissima specializzazione italiani — compresi quelli della Regione Lazio — ed esteri, nonché delle fatture e delle ricevute per spese di viaggio e soggiorno sostenute dal paziente e dall’accompagnatore.
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Aggiornamento del 10 luglio 2019
Regione Lazio, Registro Ufficiale U.0538140 del 10-07-2019. Risposta alla nota dell’Associazione Malati di Reni avente per oggetto: interpretazione da parte delle ASL della delibera di Giunta Regionale 305/2019 (Attuazione art. 4, commi 47–52 della legge regionale n. 13/2018 «Legge di stabilità regionale 2019» — Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo) e interruzione dei contributi previsti dalla legge regionale 41/2002 sostenuti per le spese non sanitarie per effettuare un trapianto d’organo (Prot. regionale n. 516153 del 4/7/2019).
La nota è riferita alla nostra segnalazione sull’interpretazione data dalla ASL di Frosinone ed è ovviamente valida per tutte le ASL della regione.
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Le procedure per ottenere il rimborso
Per le spese di viaggio si richiedono i biglietti ferroviari o aerei in originale e gli scontrini autostradali. In caso di utilizzo di vettura privata, è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo vigente della benzina per ogni km percorso, oltre al rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell’assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.
Documentazione da presentare
- certificazione rilasciata dal Centro Trapianti;
- documentazione attestante le prestazioni effettuate presso il Centro;
- biglietti ferroviari/aerei, scontrini autostradali;
- ricevute/fatture per spese di soggiorno.
Il rimborso deve essere erogato dalle ASL entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’assistito; di solito questo periodo di tempo viene rispettato.
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Chi sono i beneficiari
Possono beneficiare del contributo:
- le persone inserite nelle liste di attesa e tipizzate;
- le persone chiamate per effettuare il trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia (compresa la Regione Lazio) e all’estero.
La legge definisce che le persone interessate (in attesa di trapianto e trapiantati) non devono avere un reddito individuale superiore a 55.000,00 Euro.
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Oggetto del rimborso: viaggio e soggiorno
Le ASL corrispondono integralmente le spese di viaggio sostenute dal paziente (biglietti ferroviari o aerei e, in caso di utilizzo di mezzo proprio, 1/5 del costo della benzina per i chilometri percorsi, più i pedaggi autostradali) nei seguenti casi:
- esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono una altissima specializzazione;
- interventi di trapianti d’organo o di tessuti;
- controlli successivi all’intervento ed eventuale espianto;
- le spese di soggiorno nel periodo pre operatorio e post operatorio presso la località sede del centro trapianti o altre località indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate.
Per il punto 1, in questa prima fase dell’immissione in lista di attesa, la richiesta di rimborso deve essere effettuata dopo l’immissione in lista: con il certificato di immissione si richiedono tutte le spese sostenute per essere inseriti in lista. Il chiarimento è stato specificato con la nota del 14 settembre 2010, prot. 108808.
Contributo per le spese di soggiorno
Le spese di soggiorno previste per il paziente e per l’accompagnatore sono rimborsate nei limiti della somma di euro 181,00 giornalieri, comprese eventuali spese di pasti, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, a seguito della presentazione della relativa documentazione. I soggiorni rimborsabili sono quelli del paziente e dell’accompagnatore nel periodo pre operatorio, di degenza (per l’accompagnatore) e post operatorio, presso la località sede del centro trapianti o altre indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate.
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Ulteriori rimborsi per il trapianto da donatore vivente
La L.R. 41/2002 contiene inoltre disposizioni relative al trapianto d’organo o parte di esso tra persone viventi consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela, all’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del donatore, al trasporto del feretro se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti, e all’inserimento ed estensione dei benefici ai cittadini stranieri residenti nella Regione.
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Domanda frequente: i contributi prima dell’immissione in lista
Quanto le ha detto la ASL è vero solo in parte. A questo quesito la Regione Lazio ha già risposto alla ASL di Frosinone con la nota del 14 settembre 2010, prot. 108808, specificando che la legge regionale 41/2002, all’articolo «Rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno», al comma 1 lettera a) punto 1) prevede che le ASL corrispondano integralmente le spese di viaggio in presenza di «esami preliminari, tipizzazione ed altri interventi che richiedono altissima specializzazione». La tipizzazione tissutale viene eseguita prima dell’immissione in lista di attesa. L’essere inseriti in lista di attesa e tipizzati, come richiede l’art. 2 comma 1 lettera a) per fruire delle provvidenze previste dalla legge, costituisce garanzia per la ASL che gli esami non siano stati effettuati per altri motivi. Inoltre la circolare regionale del 3 settembre 2004, prot. 100309, comunica alle ASL che le provvidenze si applicano anche ai pazienti inseriti nelle liste di attesa, tipizzati e trapiantati presso i centri trapianto regionali.
Pertanto occorre conservare tutti i documenti di viaggio e i fogli di presenza al centro trapianti e, una volta inseriti in lista di attesa, con la dichiarazione richiedere alla ASL tutti i contributi per i viaggi effettuati per l’inserimento in lista di attesa e la tipizzazione tissutale.