Un risultato dell’Associazione

Il bonus energia per disagio fisico è frutto anche del lavoro dell’Associazione, che ha inoltrato e sostenuto la richiesta presso l’Autorità dell’energia, un percorso iniziato nel 2006.

01

Chi beneficia del bonus e chi ne ha diritto in dialisi domiciliare

A beneficiare del «Bonus» sono gli utenti presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. Prevista nei moduli la dicitura “funzione urinaria” e specificata successivamente nel modulo della ASL come dialisi domiciliare.

Il Ministero della Salute, con il Decreto 13 gennaio 2011 «Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute», ha definito quali apparecchiature rientrano nell’elenco per il Bonus Energia: le apparecchiature di supporto alla funzione renale, sia per la dialisi peritoneale che per l’emodialisi (alimentate ad energia elettrica).

Apparecchiature per dialisi peritoneale

Nelle spiegazioni del modulo della domanda è riportato: «Apparecchiature, chiamate anche cycler, che permettono di effettuare la dialisi peritoneale automatizzata. Tramite un catetere inserito nell’addome, consentono l’effettuazione degli scambi dialitici, misurando il volume del liquido in ingresso e in uscita. Il trattamento viene eseguito nelle ore notturne e durante il sonno». Ma nonostante la specifica generica del tipo di apparecchiature da utilizzare per la dialisi peritoneale, il certificato che deve essere compilato dal responsabile del centro dialisi riporta una generica dicitura “apparecchiature per la dialisi peritoneale”. Quindi diciamo a tutti di effettuare la richiesta al di là dell’apparecchiatura utilizzata.

Apparecchiature per emodialisi

Apparecchiature che effettuano il processo di dialisi extracorporea, in carenza della funzione renale. Sono costituite da: filtro dializzante, circuito ematico extracorporeo, circuito del liquido di dialisi, monitor per la gestione della preparazione del liquido di dialisi e per il controllo di tutte le funzioni e i parametri.

02

I moduli necessari e come fare domanda

Servono due moduli:

Modulo B — disagio fisico

Da compilare a cura dell’interessato.

Modulo D — apparecchiature

Fac-simile per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali, da compilare a cura del centro dialisi e da trascrivere su carta intestata.

Quale è la modalità per la richiesta?

Le richieste per il Bonus Energia devono essere consegnate al comune di residenza se hanno una organizzazione in proprio o tramite ai centri CAF.

Il comune di Roma è convenzionato con i CAF: Caf Acli; Caf Cgil; Caf Cisl; Caf Labor; Caf Mcl; Caf Uci; Caf Ugl; Caf Uil; Caf Lavoro e Fisco.

Per seguire l’iter della domanda presentata contattare il numero di ARERA 800166654.

Per seguire l’iter della domanda — Numero Verde ARERA

800 166 654

03

Durata, cessazione e ISEE

Il bonus è per sempre o va rinnovato? Per l’uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento in vita, il bonus viene erogato senza interruzione fino a quando è necessario l’uso di tali apparecchiature.

Se si sospende la dialisi domiciliare, a chi comunicarlo? La cessazione della dialisi domiciliare per trapianto di rene, inizio dell’emodialisi ambulatoriale o decesso deve essere comunicata tempestivamente, tramite raccomandata, al proprio venditore di energia elettrica. Se non si informa il venditore del cessato uso delle apparecchiature e si continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Non serve l’ISEE

Il bonus per gravi condizioni di salute viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. Che l’ISEE non occorra è chiaramente scritto sul portale di ARERA.

04

A quanto ammonta il bonus energia

Il valore del bonus è articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo. In concreto, chi utilizza apparecchiature per 24 ore al giorno riceve di più rispetto al contributo base. Gli importi sono specificati e aggiornati sul portale di ARERA.

1

contributo base

2

livello intermedio

3

uso fino a 24 ore al giorno

Immagine: fattura-tipo con la dicitura di riferimento e il numero della pratica

05

Fornitura non interrompibile per chi usa apparecchi salvavita

Spetta all’utente interessato comunicare all’impresa distributrice dell’energia nel territorio (ENEL, ACEA, ecc.) la propria condizione. Dalla deliberazione dell’Autorità dell’Energia 117/2008 si legge che gli utenti finali domestici in gravi condizioni di salute (art. 3 del decreto 28 dicembre 2007), di norma, sono inclusi nell’elenco degli utenti finali identificati come non interrompibili, anche ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico.

Nei casi in cui l’inclusione risultasse incompatibile con gli obiettivi di alleggerimento del carico previsti dal Piano di emergenza, l’impresa distributrice può procedere al distacco esclusivamente per il tempo strettamente indispensabile e previo preavviso personalizzato, effettuato tempestivamente al ricevimento dell’informazione di attivazione del Piano. Ciascuna impresa distributrice invia a tutti gli utenti identificati come non interrompibili una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura ai sensi del Piano medesimo.

Immagine: comunicazione ACEA sul contatore dell’utente e sulla linea di prossimità

06

Cumulabilità con altri interventi

Il «Bonus» energia per disagio fisico è cumulabile con altri interventi per le famiglie con disagio economico già previsti dal governo, quali il Bonus energia per il sociale. Il bonus energia per disagio fisico è cumulabile con i contributi erogati dalle Regioni per la dialisi domiciliare. Attenzione a non confonderli.

Avvertenza. Evitate di cambiare il gestore di energia per non incorrere in spiacevoli problemi nel trasferimento del Bonus. Da esperienze dirette, pubblicate anche su quotidiani, si sconsiglia di passare da un contratto a un altro apparentemente più vantaggioso: anche se previsto, non c’è garanzia che il nuovo gestore applichi automaticamente il Bonus energia acquisito, con un inevitabile contenzioso.

07

Fine del mercato tutelato: utenti vulnerabili (aggiornamento 20 novembre 2023)

20 novembre 2023 — Energia elettrica, verso la fine del mercato tutelato. Utenti vulnerabili in dialisi domiciliare: cosa fare?

In questi mesi ci siamo chiesti come cambierà la fornitura di Energia Elettrica per quanti utilizzano le apparecchiature per la dialisi domiciliare.

Ora che si avvicina la data dell’uscita dal mercato protetto abbiamo ripreso dal sito di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), le indicazioni di cosa fare.

ARERA tra i clienti vulnerabili di energia elettrica riconosce le persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, quali le apparecchiature per la dialisi, oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni, ovvero i clienti che già usufruiscono del Bonus Energia per Disagio Fisico;

I clienti vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno ad essere serviti, anche successivamente al 1° aprile 2024, nel Servizio di Maggior Tutela, quindi non devono fare nulla.

Il cliente servito in maggior tutela che non sia stato identificato come vulnerabile, (es. nuovi ingressi in dialisi domiciliare che non sono ancora nell’elenco ARERA per il Bonus per disagio fisico) deve comunicarlo al proprio venditore compilando il modulo, scaricabile dal link, e che riceverà anche dal proprio esercente così da continuare a essere servito nel servizio di maggior tutela.

L’individuazione dei clienti vulnerabili è a carico del SII (Sistema Informativo Integrato), gestito da AU (Acquirente Unico), che elaborerà sia i dati provenienti dall’INPS, sia le autocertificazioni inoltrate dai consumatori ai propri fornitori per richiedere il beneficio della permanenza nel mercato tutelato.

Se sopraggiungono variazioni della condizione di vulnerabilità è necessario che il titolare della fornitura contatti il proprio venditore.

Anche se il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero, noi suggeriamo di verificare bene le condizioni di tutela per non creare problematiche.

Altri utenti ritenuti vulnerabili che possono interessarci:

  • persone con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;
  • persone che hanno un’età superiore ai 75 anni;
  • persone che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus).

ARERA è raggiungibile per ogni ulteriore chiarimento al numero verde 800166654.

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