Con il Decreto del Commissario ad Acta 441 del 22 dicembre 2014 «Disposizioni normative in materia di nefropatie e dialisi, di contributi per spese di trasporto e prestazioni dialitiche e contestuale revoca della DGR n. 1614/2001» è stato definito, tra l’altro, cosa la ASL di residenza corrisponde a chi effettua la dialisi domiciliare. Ultimo aggiornamento della pagina: 18/07/2023.

01

Quali sono i contributi per la dialisi domiciliare

Il DCA 441/2014 ha definito che la ASL di residenza corrisponde:

  • l’intero costo per l’installazione del preparatore per l’emodialisi, degli impianti elettrico e idrico, nonché delle relative opere murarie, così come concordati con il responsabile dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi che effettua la terapia;
  • un contributo annuo, rivalutabile in base al tasso di inflazione programmato (vedi tabella aggiornata).

Per la dialisi peritoneale domiciliare è corrisposto un contributo diversificato a seconda che si effettui la CAPD o l’APD (vedi tabella aggiornata). Il contributo è corrisposto sulla base di domanda dell’assistito, corredata di certificazione del Centro dialisi attestante il trattamento domiciliare, e viene erogato in dodicesimi, secondo i mesi di trattamento certificati durante l’anno solare precedente. Hanno diritto ai contributi gli stranieri, sia comunitari che extracomunitari, residenti nella Regione Lazio.

Installazione

intero costo di preparatore, impianti elettrico/idrico e opere murarie

Contributo annuo

rivalutabile, erogato in dodicesimi sui mesi certificati

CAPD / APD

contributo diversificato per la dialisi peritoneale

02

Modalità di erogazione

Le ASL sono tenute a erogare il contributo con cadenza annuale, considerato che per i pazienti in dialisi domiciliare i costi sono vivi. Ai pazienti che versino in difficoltà economiche debitamente dimostrate, la ASL competente è tenuta ad anticipare il contributo per il trattamento domiciliare — ma anche questa norma è stata disattesa dalle ASL.

03

Servizi a domicilio a carico della ASL

L’azienda USL o l’azienda ospedaliera che eroga la prestazione di dialisi domiciliare, sia essa emodialisi o dialisi peritoneale, deve provvedere:

  • alla consegna periodica, a domicilio del paziente, di tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle sedute di dialisi;
  • al ritiro, dal domicilio del paziente, dei rifiuti speciali prodotti dalle sedute di dialisi e al relativo smaltimento in conformità alle norme vigenti;
  • alla manutenzione, revisione, riparazione ed eventuale sostituzione delle apparecchiature utilizzate per il trattamento dialitico presso il domicilio del paziente.

04

Contributi per il trasporto e assistenza indiretta

Il DCA 441/2014 disciplina anche i contributi per le spese di viaggio da e per i centri dialisi, i trattamenti fuori sede (assistenza indiretta), la dialisi vacanza e i casi particolari (cittadini stranieri STP/ENI). Tutti questi aspetti sono trattati nella pagina dedicata.

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