01

Il quadro normativo

Il decreto 31 marzo 2008 ha avuto un lungo iter prima dell’emanazione ed è stato a lungo contestato dalle associazioni, in quanto riduce di fatto la possibilità di recarsi all’estero per trapianto. Le iniziative delle associazioni verso l’emanazione del decreto 31 marzo 2008.

Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, entrato in vigore il 5 aprile, che recepisce la direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, all’articolo 1) paragrafo 3) punto b) specifica che non si applica «all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo»; pertanto restano in vigore le normative nazionali precedenti, di seguito illustrate.

Con il decreto del 31 marzo 2008 e la successiva circolare del 21 maggio 2008, il Ministero della Salute ha dettato le nuove regole, più restrittive che in passato, per poter accedere a una lista di attesa per il trapianto all’estero a carico del SSN. Il decreto fa salvi i programmi transfrontalieri stipulati dalle regioni e dalle province autonome in materia sanitaria. Per la Regione Lazio si veda anche la circolare 77816 del 2008.

02

Requisiti per poter effettuare la richiesta

Il decreto definisce che si può chiedere l’iscrizione nelle liste di attesa di organizzazioni estere quando si è già iscritti in lista attiva in uno o più centri regionali per un periodo complessivo continuativo di:

Trapianto per adulto

Rene

1 anno

Rene e pancreas

1 anno

Cuore

6 mesi

Fegato

6 mesi

Intestino

6 mesi

Polmone

3 mesi

Trapianto pediatrico

Rene

6 mesi

Cuore

6 mesi

Fegato

6 mesi

Multiviscerale

6 mesi

Polmone

3 mesi

La richiesta va inoltrata alla ASL di residenza, che a sua volta la inoltra al Centro Regionale Trapianti (CRT). Il CRT verifica la durata dell’iscrizione nelle liste di attesa attraverso il SIT e autorizza la ASL al rilascio dell’autorizzazione. Il CRT, d’intesa con il Centro Nazionale Trapianti, concorda con il centro trapianto estero prescelto dal paziente la documentazione relativa e le indagini diagnostiche da presentare, e si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in Italia.

Attenzione. A questo punto della procedura, il centro trapianti estero può chiedere la cancellazione dalle liste di attesa per il trapianto in Italia.

03

Iscrizione in ambito UE, Svizzera o Paesi convenzionati (assistenza in forma diretta)

La ASL di residenza, ricevuta la risposta positiva da parte del CRT, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione, valida per 6 mesi e rinnovabile fino all’esecuzione del trapianto. Effettuato il trapianto, o alla scadenza naturale dell’autorizzazione, la persona può richiedere alla ASL un ulteriore periodo di autorizzazione per gli accertamenti successivi al trapianto. L’autorizzazione non può essere negata per il controllo annuale; per ulteriori controlli effettuabili in Italia, il CRT è autorizzato a negare l’autorizzazione e a indicare, entro 30 giorni, un centro italiano di alta specializzazione dove rivolgersi, verificando che i tempi di attesa siano compatibili con lo stato di salute della persona.

In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato o interventi urgenti non differibili, la persona è libera di recarsi al centro estero prescelto e, a posteriori, consegnare la documentazione clinica per l’autorizzazione da parte del CRT.

04

Iscrizione in Paesi fuori UE senza accordi (assistenza in forma indiretta)

La ASL di residenza, ricevuta la risposta positiva da parte del CRT, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione, valida per 6 mesi e rinnovabile fino all’esecuzione del trapianto. Se la richiesta è rivolta verso un centro trapianti al di fuori del continente europeo (es. Stati Uniti d’America), l’autorizzazione viene rilasciata solo quando sussistono i presupposti della particolarità del caso.

Il rimborso delle spese strettamente sanitarie avviene secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 1989. Sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.), con esclusione — in caso di ricovero ospedaliero — di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta di degenza.

80%

rimborso delle spese strettamente sanitarie (centri pubblici o privati senza scopo di lucro con tariffe approvate; e, negli altri casi, entro il limite italiano)

40%

rimborso delle prestazioni libero-professionali, comprese quelle in regime di ricovero

  • Le spese strettamente sanitarie sono rimborsate nella misura dell’80% se sostenute presso centri di natura pubblica, ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  • Le spese strettamente sanitarie sostenute presso centri diversi da quelli sopra indicati sono rimborsate nella misura dell’80%, fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l’assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, in Italia. A tali fini l’assistito deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  • Le spese per prestazioni libero-professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero, sono rimborsate nella misura del 40%.

Le misure di rimborso si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa (in misura percentuale o forfettaria) eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero nei confronti dei propri assistiti.

Effettuato il trapianto, la persona può richiedere alla ASL un ulteriore periodo di autorizzazione per gli accertamenti successivi. L’autorizzazione non può essere negata per il controllo annuale; per ulteriori controlli effettuabili in Italia, il CRT è autorizzato a negare l’autorizzazione e a indicare, entro 30 giorni, un centro italiano di alta specializzazione, verificando che i tempi di attesa siano compatibili con lo stato di salute della persona. In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato o interventi urgenti non differibili, la persona è libera di recarsi al centro estero prescelto e, a posteriori, consegnare la documentazione clinica per l’autorizzazione da parte del CRT.

Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell’80% se sostenute presso centri di natura pubblica, ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti; tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Le spese sostenute presso centri diversi sono rimborsate nell’80%, fermo restando che il rimborso non può essere superiore a quello cui l’assistito avrebbe diritto per analoghe prestazioni effettuate in Italia, previa apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari. Le misure di rimborso si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione eventualmente previste dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero.

Attenzione. Per i contributi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per il trapianto all’estero — dalla persona e dall’accompagnatore — il decreto rimanda al decreto ministeriale del 3 novembre 1989, in quanto tali contributi vengono erogati dal Ministero della Salute. Le regioni che hanno proprie normative, finanziate con propri fondi, possono decidere di erogare i contributi per il trapianto all’estero in base alla propria normativa regionale, così come ha specificato la Regione Lazio con la circolare D4132992 del 6 novembre 2009. Vedi la pagina dedicata alla legge regionale del Lazio 41/2002 sui contributi per i trapianti.

05

Re-trapianto

Coloro che hanno subito il trapianto d’organo all’estero e necessitano di un ulteriore trapianto possono essere iscritti nella lista di attesa nel centro dove già si è effettuato il trapianto, senza preventiva iscrizione in Italia. Questa norma garantisce la continuità dell’assistenza a chi già è stato trapiantato all’estero in un determinato centro.

06

Trapianto da vivente all’estero

L’autorizzazione per un trapianto con donatore vivente in un centro estero viene rilasciata solo se l’intervento non è eseguibile in Italia.

07

Trasporto sanitario urgente al centro trapianti

Dal 1° luglio 2016 il trasporto per le persone chiamate per il trapianto è di competenza delle Regioni, tramite il Centro Regionale Trapianti. Come già definito da altre normative, restano esclusi i voli per centri trapianti esteri, salvo casi salvavita. Vai alla pagina dedicata ai trasporti urgenti.

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