Nel caso in cui si assista una persona disabile che usufruisce per se stesso dei benefici in quanto lavoratore, la circolare INPS n. 128/2003 precisa che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate e se il lavoratore disabile usufruisce dei permessi ad ore, la persona che assiste può usufruire di 6 mezze giornate, sempreché l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dal disabile. Sul punto, però, si tenga presente che i messaggi INPS n. 15995/2007 e n. 16866/2007 prevedono la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso anche frazionandoli in permessi orari, ma non affrontano in modo esplicito il caso della contemporanea fruizione dei permessi da parte del lavoratore disabile e del familiare che lo assiste, lasciando discrezionalità alle aziende.