L’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta sulla base della malattia (insufficienza renale cronica) o della terapia (dialisi), ma dalle condizioni legate allo stato generale della persona e della capacità di autonomia residua. In quanto persona con età superiore ai 65 anni non è più valutabile sul piano dell’attività lavorativa. Il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6, D.Lgs. 509/1988). Per atti quotidiani della vita, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente una persona normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita).

Incapacità di deambulazione

E’ da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita
Va considerata, ai fini dei diritto all’indennità di accompagnamento, come condizione alternativa a quella della non deambulazione. Per atti quotidiani della vita, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente una persona normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita).

Necessità di assistenza continua

Quando l’autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l’esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l’autosufficienza quotidiana, si concretizza l’impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana.

Alla visita medica collegiale portarsi un documento di riconoscimento valido (carta di identità) la documentazione clinica in originale e copia, ma soprattutto una dettagliata relazione del medico nefrologo con la patologia principale, altre patologie, la terapia dialitica, altre terapie, complicazioni della dialisi e la dicitura “a causa delle patologie in atto ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età”.

Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da diritto: all’esenzione totale da ogni forma di ticket sanitario. L’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall’interessato. L’indennità è compatibile con la patente B, ma le commissioni mediche provinciali per il rinnovo delle patenti, alle quali il nefropatico deve rivolgersi, richiedono il certificato di invalidità, dove risultano le difficoltà riscontrate e l’esame è più severo.

Vi sono alcune incompatibilità:

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

E’ escluso dal diritto l’invalido ricoverato gratuitamente in istituti pubblici o in case di riposo, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, Legge 18/1980), anche se integrata da quota propria, non è, quindi, corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. La Suprema Corte di Cassazione, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale, ha inteso la nozione di ricovero come limitata ai soli casi di lungodegenza e terapie riabilitative, escludendo, in questo modo, le situazioni contingenti (Cass. 1436/1998). Pertanto la prestazione economica potrà essere riconosciuta anche per periodi di ricovero molto brevi, eventualmente inferiori al mese (Cass. 1021/2004).

E’ corrisposta invece, durante i periodi di ricovero ordinario per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese (Corte costituzionale, Sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183).

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in istituto e in caso affermativo se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.

Ricorso verso il verbale di visita medica

Nel caso sia stata concessa, in sede di visita medica, un’invalidità al 100% senza il diritto all’indennità di accompagnamento è possibile presentare ricorso giudiziale entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale. Se detto termine è scaduto l’unica possibilità per ottenere l’indennità di accompagnamento è presentare richiesta di aggravamento all’ufficio invalidi civili dell’ASL di appartenenza.