I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché giustificata dalla necessità di effettuare, tra l’altro, spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, comma 8, lett. a), cod. civ.);
Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.). Non sono tenute all’anticipazione ex art. 4, comma 3, L. n. 297/1982 – le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675.
L’art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede esplicitamente la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore sia tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale o aziendale, sia attraverso accordi individuali. I contratti collettivi (non gli accordi individuali) possono stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione (art. 2120, comma 11, cod. civ.).
Con riferimento alla formulazione letterale della disposizione – che fa riferimento a “spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche” – la giurisprudenza ha precisato che:
– la straordinarietà degli interventi va intesa in senso relativo, in modo cioè da far ritenere insufficiente, ai fini dell’anticipazione, la sottoposizione a qualsiasi terapia o intervento, ma, al contrario, non necessaria la riferibilità a terapie ed interventi di notevole rilievo;
– è sufficiente che la documentazione che riconosce la sussistenza del requisito della “straordinarietà” della spesa, sia di sicura provenienza della competente struttura pubblica – desumibile dalla carta intestata e dal timbro – mentre non è necessaria la prova che la sigla di sottoscrizione sia stata posta da un medico.
Secondo la prevalente giurisprudenza non costituisce, invece, un presupposto necessario per il conseguimento del diritto all’anticipazione del t.f.r., la circostanza che il lavoratore potrebbe evitare la spesa affidandosi ai servizi forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.
Trattandosi però di un intervento di trapianto d’organo, che richiede un ricovero e l’assistenza di un familiare, magari lontano dalla residenza (fuori regione), si può richiedere l’anticipazione specificando l’utilizzo per le spese collegate all’intervento chirurgico a carico del SSN.
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