Con riferimento a lavoratori delle aziende che fanno capo all’INPS.

La normativa prevede che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono usufruire di un congedo per cure (art. 26 Legge n. 118/1971 – art. 10 Decreto Legislativo n. 509/1988).

Il congedo:

1) non può superare i 30 giorni anche non continuativi;

2) le cure devono essere collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative;

3) è riconducibile all’assenza per malattia (art. 2110 Codice Civile);

4) è vincolato all’autorizzazione del medico della ASL territorialmente competente, tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Sulla base dei riferimenti legislativi e, in particolare, della Nota del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 5 dicembre 2006, n. 6893, si deduce che:

a) Il congedo di trenta giorni, anche non continuativi, per cure diverse è retribuito a carico del datore di lavoro, in quanto, seppure equiparato alla condizione di malattia, non è indennizzabile da parte dell’INPS;

b) Il periodo di congedo straordinario per cure diverse non è computabile, in quanto “ulteriore” nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

c) La domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro previa autorizzazione del medico della ASL di residenza, che deve certificare che le cure sono collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.

Per concludere, non è facile ottenere i congedi in questione, ad esempio per una persona nefropatica (in dialisi o con trapianto), la nefropatia deve essere indicata nel verbale di Invalidità Civile. Inoltre il vero problema sta proprio nel fatto che il costo del congedo è a carico del datore di lavoro, nel caso in cui il suo contratto di categoria non preveda questa ipotesi, il suo datore di lavoro potrebbe non corrisponderle la retribuzione per quei 30 giorni l’anno, cioè le potrebbe accordare il diritto ad assentarsi per il congedo, ma non quello alla retribuzione.