Il riconoscimento di gravità della legge 104, per avere diritto ai permessi lavorativi, non viene concesso in base alla malattia (Insufficienza Renale Cronica) o in base alla terapia (dialisi), ma come recita l’articolo 3 comma 3 “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Per le persone in dialisi il Ministero della Salute, con Circolare n. DPV 4/hf/828 del 17 Novembre 1998, per le persone affette da nefropatie in trattamento dialitico, ha espresso il parere che “la condizione del paziente affetto da uremia terminale in trattamento dialitico”, considerate anche le finalità esplicitate all’articolo 1 della Legge 104/92 debba essere ritenuta produttiva in uno stato di handicap che assume la “connotazione di gravità”, così come definita dal comma 3 dell’art 3 della Legge 104/92
Quindi quando si viene chiamati a visita collegiale occorre portare, oltre alla documentazione clinica in possesso, una dettagliata relazione clinica, con diagnosi della malattia renale, complicazioni, terapia effettuata dialisi, complicanze della dialisi, del medico nefrologo il quale attesta che in base alle patologie si certifica la ridotta l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ottenuto il riconoscimento di handicap grave in base all’articolo 3 comma 3 si ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Per i Dipendenti del settore privato l’INPS consente di frazionare i 3 giorni di permesso in ore con le precisazioni espresse nel Messaggio 16866 del 28 giugno 2007. Viene definito anche il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.
L’INPS precisa che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, è riferito ai casi in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l’orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale.
Nel primo caso, cioè orario di lavoro fissato su base settimanale, la formula è la seguente: (orario normale di lavoro settimanale: numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Nel secondo caso, cioè orario di lavoro fissato su base plurisettimanale, la formula è la seguente: (orario normale di lavoro medio settimanale: numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Va sottolineato che:
nessuna legge prevede che la frazionabilità dei permessi sia un diritto del lavoratore. L’azienda può opporre rifiuto nel caso in cui il frazionamento del permessi dia luogo a problemi di natura organizzativa.
La questione del preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 non è formalmente disciplinata da alcuna normativa specifica. Va anche detto che la più recente produzione giurisprudenziale ha ripetutamente affermato che le necessità del lavoratore e quelle tecnico-organizzative dell’azienda vanno contemperate, cioè una non può prevalere sull’altra. Al momento attuale, quindi, la richiesta di una programmazione mensile dei permessi difficilmente può essere considerata illegittima.
Suggerimento di vita vissuta
Oltre a fare di tutto per ottenere il riconoscimento, occorre organizzarsi per effettuare le sedute di dialisi fuori dall’orario e dai giorni di lavoro. Cercando di utilizzare tutte le possibilità insieme: assenza per malattia, legge 104/92 dialisi fuori dell’orario di lavoro. Con la crisi in atto non è difficile perdere il posto di lavoro, occorre concordare il più possibile le assenze con l’azienda e, se si è idonei pensare al trapianto di rene.
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