Molte persone con disabilità stanno ricevendo una lettera raccomandata dell’INPS che chiede di inviare, entro 15 giorni, la documentazione sanitaria relativa allo “stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione di cui lei è titolare, nonché, eventualmente, ulteriore successiva certificazione sanitaria in proprio possesso”. La richiesta dell’INPS è mirata a valutare la persistenza e la sussistenza dello stato invalidante.

È un’operazione che rientra nel Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili che ha disposto l’effettuazione di 100.000 verifiche nel 2010, e altre 500.000 controlli nei due anni successivi, a carico degli invalidi civili, ciechi civili e sordi.

L’INPS ha fissato con circolare quale gruppo di invalidi sarà estratto a campione:

– i titolari di indennità di accompagnamento di età compresa fra i 18 e i 67 anni;

– i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) di età compresa fra i 40 e i 60 anni.

Inoltre, il campione è estratto solo su chi percepisce assegni o indennità da prima del 1 aprile 2007, cioè dalla data in cui la gestione amministrativa è passata completamente a INPS.

Che cosa fa l’INPS?

La documentazione che l’INPS riceve è valutata dai suoi sanitari. La valutazione è, quindi, essenzialmente sugli atti, il che può essere un vantaggio perché evita il disagio di una visita, ma rappresenta anche un rischio come tutte le valutazioni non effettuate anche sulla persona.

L’INPS, senza visitare l’invalido, può decidere di:

1) riconoscere la patologia come grave, stabilizzata o che aumenta di gravità (DM 2 agosto 2007) e, quindi, non prevedere più alcun ulteriore successivo controllo;

2) confermare l’invalidità accertata:

3) rettificare l’invalidità precedentemente accertata e quindi revocare indennità, pensione, assegno, senza nemmeno visitare l’interessato.

Se l’interessato non invia documentazione o se la stessa è ritenuta insufficiente per l’adozione di una qualsiasi delle tre decisioni, l’INPS convoca a visita.

Che cosa si può fare?

Inviare la documentazione di cui già si dispone all’INPS entro 15 giorni. E aspettare l’esito delle valutazioni.

La documentazione che si suggerisce di inviare è:

a) i verbali d’invalidità, handicap (Legge 104/1992), disabilità ai fini lavorativi (Legge 68/1999) di cui si è in possesso. È da tenere presente, infatti, che spesso l’INPS non ne dispone.

b) Documentazione sanitaria relativa alla patologia renale che ha portato alla dialisi, tutte le complicazioni derivanti dalla dialisi, eventuali trapianti con tutte le complicazioni derivanti che risultano nei verbali di invalidità, e subentrate successivamente; se si è titolare dell’indennità di accompagnamento la relazione deve concludersi con la dichiarazione della totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche, ovvero, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero, l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua. che è preferibile che siano certificati, relazioni, referti rilasciati da centri specialistici, meglio ancora se pubblici. Utili anche le relazioni eventualmente rilasciate da centri di riabilitazione.

c) Eventuali lettere di dimissioni da ricoveri ospedalieri recenti e non.

Se, in seguito alla valutazione di questa documentazione, l’INPS revoca la prestazione sulla base dei soli documenti presentati, occorre avviare immediatamente il ricorso al giudice, presentando oltre alle motivazioni di merito, anche quelle di forma: non c’è stata valutazione diretta. Per il ricorso, che deve essere proposto entro 180 giorni dalla notifica, ci si deve rivolgere ad un legale, anche tramite un patronato sindacale.

Se l’INPS, invece, convoca a visita, ci si deve presentare alla convocazione o, in caso di grave rischio per la salute, richiedere la visita domiciliare con il supporto di una specifica certificazione del medico curante.

La documentazione sanitaria da presentare deve essere relativa alla patologia renale che ha portato alla dialisi, tutte le complicazioni derivanti dalla dialisi, eventuali trapianti con tutte le complicazioni derivanti che risultano nei verbali di invalidità e subentrate successivamente; se si è titolare dell’indennità di accompagnamento la relazione deve concludersi con la dichiarazione della totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche, ovvero, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero, l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua è preferibile che siano certificati, relazioni, referti rilasciati da centri specialistici, meglio ancora se pubblici. Utili anche le relazioni eventualmente rilasciate da centri di riabilitazione.

Durante la visita ci si può far assistere a proprie spese, da un medico di fiducia.

Se, in seguito alla valutazione di questa documentazione, l’INPS revoca la prestazione solo su base documentale si consiglia di avviare immediatamente il ricorso al giudice, presentando oltre alle motivazioni di merito, anche quelle di forma: non c’è stata valutazione diretta. Per il ricorso, che deve essere proposto entro 180 giorni dalla notifica, ci si deve rivolgere ad un legale, anche tramite un patronato sindacale.

Se l’INPS, invece convoca a visita, ci si deve presentare alla convocazione o, in caso di grave rischio per la salute, richiedere la visita domiciliare con il supporto di una specifica certificazione del medico curante.

La documentazione sanitaria da presentare deve essere relativa alla patologia renale che ha portato alla dialisi, tutte le complicazioni derivanti dalla dialisi, eventuali trapianti con tutte le complicazioni derivanti che risultano nei verbali di invalidità e subentrate successivamente; è preferibile che siano certificati, relazioni, referti rilasciati da centri specialistici, meglio ancora se pubblici. Utili anche le relazioni eventualmente rilasciate da centri di riabilitazione.

Durante la visita ci si può far assistere a proprie spese, da un medico di fiducia.

Si può ignorare la lettera dell’INPS e non inviare nulla.

Questo comporta, in automatico, la convocazione a visita, il che può avere il vantaggio di avere più tempo per ottenere ulteriori certificazioni specialistiche;