La legge che consente l’acquisizione di contributi figurativi non è legata alla malattia (Insufficienza Renale Cronica), ma al grado di invalidità. La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L’entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002. L’INPS e l’INPDAP con proprie circolari hanno precisato che i contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità). Per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile. Nel caso vi sia un miglioramento delle condizioni generali del lavoratore tali da comportare una riduzione dell’invalidità riconosciuta inferiore al 74%, i contributi figurativi vengono computati limitatamente al periodo in cui era certificata la percentuale di invalidità richiesta.